Art. 12.
(Modifica all'articolo 91 del codice di procedura civile).

      1. Il primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'offerta di cui all'articolo 185, primo comma, secondo periodo, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta conciliativa al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».